1. Il lavoratore
che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato,
si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può
subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
2. Il lavoratore
che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze
di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che
non abbia commesso una grave negligenza.