1. Il datore di lavoro
provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza
e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività
di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui
è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza
e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi
all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede
dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica;
e) le procedure che riguardano
il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro
fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.