1. Il datore di lavoro
[....] assicura che ciascun lavoratore, ivi
compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute,
con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie
mansioni.
2. La formazione deve avvenire
in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o
cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di
nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero
all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per
la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute
e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute
e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale
da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo
e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori
incaricati dell'attività di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso
e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere
adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori
e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione
con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro
e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei
lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro
di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della
tipologia delle imprese.