1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno
tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto
Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro anche mediante
i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli
uffici della Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di
medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono attività
di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane
e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori
di lavoro.
2. L'attività di consulenza
non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo
e di vigilanza.