1. Ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art.
8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro
costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute
di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono
un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve
immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto
ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento
stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati,
il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino
agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui
al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate
dall'organo di vigilanza competente per territorio.