1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate
a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche
ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che
dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro
il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche
del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del
fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire
nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate,
ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro
impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato
a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione,
il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere
tali compiti.