1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad
esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola
le operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale
regime è obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le procedure
tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente
a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in
servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, può stabilire
modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma
2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
[...].
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
[...].
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
[...].
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
[...].
8. Le disposizioni del presente articolo entrano
in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.