a) designa
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art.
8;
b) designa
gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina,
nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro [....] adotta
le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in
particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione
in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione
al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene
conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari
e idonei dispositivi di protezione individuale sentito
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ;
e) prende le misure appropriate affinché
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte
dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte
del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo
sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo
delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato
ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile
i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare,
mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure
di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante
per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all'art. 19 comma 1 lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti
per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono
annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati
il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause
e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa
del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello
approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art.
394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
e successive modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro
a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di
tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati
dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per
la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e
d) ;
q) adotta le misure necessarie ai
fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché
per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere
adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di
cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il
medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza
sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento
di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso
l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del
segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore
stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,
ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno
o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione
alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono
definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui
al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle
attività industriali di cui all'art.1 del decreto del Presidente della
Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive
ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione
e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma
9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i
casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile
lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in
aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore
a quello indicato nell'Allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una
sola volta all'anno della visita di cui all'art.17, lettera h), degli
ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà
di visite ulteriori, allorchè si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate
nella nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari
nonchè delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto
agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare
per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata
al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che occupano
fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse
agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto,
la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti
dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati,
con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o
al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.