1. Si intende per dispositivo di protezione individuale
(DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi
non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per
il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.