1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce
elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art.
43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura,
dell'attivitą e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme
restando le prioritą delle misure di protezione collettiva, si rende necessario
l'impiego dei DPI.