1. Ciascun lavoratore deve
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere
gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione
ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni
e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente
i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché
i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato
i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente
al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi
e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
f) non compiono di propria
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli
sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme
al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti
gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.