1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e
degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia
di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche
e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti;.
2. Sono vietati la fabbricazione,
la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature
di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque
concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione
o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati
dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine
o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene
del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti
dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.