1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza
e la salubritā degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera
b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le
varie attivitā aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di
tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione
e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione
e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione
e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto
in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio
delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione č utilizzato
dal datore di lavoro.